diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2207 del 12/08/1966 (Rv. 324306 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA - PATTI CONTRARI AL DOCUMENTO - PATTO CONSIDERATO COME SEMPLICE FATTO STORICO INFLUENTE SULLA DECISIONE- LIMITI DI AMMISSIBILITA DELLA PROVA TESTIMONIALE - INAPPLICABILITA - PROVA DELLA SIMULAZIONE - ECCEZIONE.*
Stato
decisa il 1966-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324306-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA - PATTI CONTRARI AL DOCUMENTO - PATTO CONSIDERATO COME SEMPLICE FATTO STORICO INFLUENTE SULLA DECISIONE- LIMITI DI AMMISSIBILITA DELLA PROVA TESTIMONIALE - INAPPLICABILITA - PROVA DELLA SIMULAZIONE - ECCEZIONE.*

Allorche si voglia dare la prova di un contratto o di una clausola di esso in difformita di quanto risultante da atto scritto, non al fine di regolarne gli effetti tra i contraenti, bensi solo per provare un semplice fatto storico influente sulla decisione della lite tra uno dei contraenti e un terzo estraneo, non vigono i limiti legali di ammissibilita della prova testimoniale sanciti dall'art.2722 cod. civ., sempre che non si intenda, provare una simulazione allo scopo di far valere nei confronti dei terzi l'atto dissimulato. In quest'ultimo caso, infatti, il divieto all'ammissione della prova orale nasce dall'art.1417 cod. civ. che, ammettendo senza limiti la prova per testimoni della simulazione offerta da qualsiasi terzo contro le parti contraenti implica necessariamente - per argomento a contrario- il divieto per i contraenti di provare per testi la simulazione contro qualsiasi terzo. Pertanto, chi abbia venduto un immobile in violazione di un patto di prelazione precedentemente assunto nei confronti di persona diversa dall'acquirente poi prescelto, e tenuto a risarcire il danno al promissario del patto di prelazione sulla base del prezzo della compravendita indicato nell'atto pubblico stipulato con l'acquirente, senza poter provare per testimoni che detto prezzo fu in realta superiore. (nella fattispecie l'acquirente aveva spontaneamente rivenduto l'immobile al promissario del patto di prelazione e costui pretendeva dal promittente - a titolo di risarcimento del danno - la differenza tra il prezzo per il quale l'immobile era stato venduto, nella misura indicata nell'atto pubblico di compravendita, e il prezzo ben maggiore per il quale egli aveva poi ricomperato dall'acquirente l'immobile stesso).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 1417

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)