Sez. 1, Ordinanza n. 24527 del 12/09/2024 (Rv. 672363-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Art. 180, quarto comma, l. fall. - Natura di norma eccezionale - Applicabilità a ragioni di credito diverse da quelle propriamente di spettanza dell'amministrazione finanziaria o di enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie - Esclusione - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE
In tema di concordato preventivo, l'art. 180, quarto comma, l.fall., laddove consente al tribunale, ai fini dell'omologazione, di surrogarsi all'amministrazione finanziaria ovvero agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie in caso di loro mancata adesione alla proposta concordataria, ha natura di norma eccezionale e, stante la sua conseguente stretta interpretazione, non si applica a ragioni di credito diverse da quelle propriamente spettanti ai predetti enti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso che la disciplina del cram down giudiziale si applichi agli oneri di riscossione - c.d. "aggio"-, poiché essi riguardano il rapporto tra l'ente impositore e l'ente strumentale alla riscossione e non il contribuente).
Legge Falliment. art. 180 com. 4, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)