Sez. 3, Sentenza n. 844 del 24/01/2002 (Rv. 551813 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Cessione di un credito verso la P.A. - Notificazione della cessione fatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata - Necessità - Autenticazione "ex" art. 20 legge n. 15 del 1968 - Da parte del segretario comunale o di altro funzionario incaricato dal sindaco - Inidoneità - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO
A norma dell'art. 69, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, la notificazione alla pubblica amministrazione della cessione di un credito del privato nei confronti della stessa, in tanto è produttiva di effetti, in quanto la cessione sia stata fatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, per quest'ultima intendendosi quella effettuata, ad opera di notaio od altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le forme di cui all'art. 2703 cod. civ. A tal fine, è pertanto improduttiva di effetti la cessione documentata da una scrittura privata le cui sottoscrizioni siano state autenticate ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, giacché detta norma prevede l'autenticazione di questi ultimi esclusivamente con riferimento alle firme apposte su istanze rivolte alla pubblica amministrazione e non anche per atti di natura negoziale - quale la cessione - intervenuti tra soggetti diversi dalla pubblica amministrazione medesima.
Riferimenti normativi: Legge 04/01/1968 num. 15 art. 20, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2703
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)