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Sez. 3, Sentenza n. 48002 del 17/09/2014 Ud. (dep. 20/11/2014) Rv. 261153 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Nozione di "ultimazione" - Utilizzo dell'immobile ed attivazione di utenze - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-09-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261153-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di reati edilizi, deve ritenersi "ultimato" solo l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, di modo che anche il suo utilizzo effettivo, ancorchè accompagnato dall'attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo interno, non è sufficiente per ritenere sussistente l'ultimazione dell'immobile abusivamente realizzato, coincidente generalmente con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni. (Fattispecie relativa ad immobile privo di infissi, impianti elettrici e imbiancatura, nella quale la Corte ha specificato che spetta al ricorrente l'onere di dimostrare di avere non solo sospeso l'attività edilizia, ma anche di aver voluto lasciare volutamente l'opera abusiva nello stato in cui è stata rinvenuta).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 25, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)