Sez. 3, Sentenza n. 33013 del 03/06/2003 Ud. (dep. 05/08/2003) Rv. 225553 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reato di costruzione abusiva - Natura di reato permanente - Momento di cessazione - Individuazione.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
La cessazione della permanenza del reato di costruzione abusiva va individuato nel momento della ultimazione dell'opera, ivi comprese le rifiniture esterne ed interne, atteso che la particolare nozione di ultimazione, contenuta nell'art. 31 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, e che anticipa tale momento a quello della ultimazione della struttura, รจ funzionale ed applicabile solo in materia di condono edilizio e non anche per stabilire in via generale il momento consumativo del reato di costruzione in difetto di concessione (ora permesso di costruire).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)