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Sez. 3, Sentenza n. 40033 del 18/10/2011 Cc. (dep. 04/11/2011) Rv. 250826 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Edificazione abusiva - Ultimazione del manufatto - Individuazione - Requisiti di agibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250826-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di reato di realizzazione di manufatto abusivo, deve ritenersi ultimato l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, come desumibile dall'art. 25, comma primo, del d.P.R. n. 380 del 2001, che fissa "entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento" il termine per la presentazione allo sportello unico della domanda di rilascio del certificato di agibilità. (Nella specie, relativa ad eccepita prescrizione, si è ritenuto non ultimato il manufatto per il quale mancava l'agibilità, pur essendo state da anni attivate le utenze telefoniche e di energia elettrica).

Riferimenti normativi: Legge 06/06/2001 num. 380 art. 25, Legge 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)