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Sez. U, Sentenza n. 4598 del 14/07/1981 (Rv. 415308 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - POTERI DELLA CASSAZIONE - INTERESSE DEL PARTI AL GIUDIZIO PRINCIPALE - PERSISTENZA - ACCERTAMENTO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415308-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - POTERI DELLA CASSAZIONE - INTERESSE DEL PARTI AL GIUDIZIO PRINCIPALE - PERSISTENZA - ACCERTAMENTO - INAMMISSIBILITA.*

In Sede di regolamento preventivo di giurisdizione, il quale, a differenza del ricorso ordinario per Cassazione, investe la suprema Corte non della cognizione dell'intera controversia (sia pure nei limiti delle censure proposte), ma della sola questione di giurisdizione, resta preclusa ogni possibilita d'indagine sulla permanenza o meno dell'interesse delle parti al giudizio principale, anche al fine del riscontro dell'eventuale sopravvenuta cessazione della materia del contendere. (nella specie, in una controversia sull'eleggibilita alla carica di consigliere comunale, dedotta sotto il profilo dell'intervenuto scioglimento del consiglio). (V 709/76, mass n 379355; (V 2714/74, mass n 371167).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)