Sez. U, Sentenza n. 2714 del 09/10/1974 (Rv. 371167 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - POTERI DELLA CASSAZIONE - RILEVABILITA DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - POTERI DELLA CASSAZIONE - RILEVABILITA DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE.*
La rilevazione della cessazione della materia del contendere, sia che vi si ravvisi una pronuncia di merito incidente sulla posizione sostanziale controversa, sia che la si riannodi alla negazione della persistenza dell'interesse ad agire, non si armonizza con i caratteri propri del regolamento preventivo di giurisdizione ed esorbita dall'ambito dei poteri della Corte di Cassazione in materia, mentre, per converso, la cessazione della materia del contendere nel giudizio di merito in pendenza del quale e stato proposto comporta l'inammissibilita del regolamento. (V 1524'73, mass n 364291).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)