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Sez. 1, Sentenza n. 1214 del 20/01/2005 (Rv. 578893 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Permesso di soggiorno - Annullamento, revoca o diniego di rinnovo - Conseguenze - Provvedimento di espulsione dello straniero disposto dal Prefetto - Sindacato giurisdizionale in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2005-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578893-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Quando il permesso di soggiorno dello straniero sia stato annullato, o revocato ovvero ne sia stato negato il rinnovo, il Prefetto è tenuto a disporre, in applicazione dell'art. 13, comma secondo, lett. b), del D.Lgs. n. 286 del 1998, l'espulsione dello straniero, ossia un provvedimento amministrativo il cui sindacato di legittimità da parte della Corte è limitato alla verifica degli eventuali vizi di motivazione e del malgoverno delle regole di ermeneutica contrattuale, se e in quanto analogicamente applicabili.

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1998 num. 40 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)