Sez. 1, Sentenza n. 19447 del 20/09/2007 (Rv. 598932 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | T.U. immigrazione - Revoca del permesso di soggiorno o rigetto dell'istanza di rinnovo - Decreto di espulsione del prefetto - Azionabilità innanzi al Giudice Amministrativo dei vizi propri dell'atto di revoca o di rigetto - Sussistenza - Pregiudizialità dell'impugnazione di tali atti rispetto alla opposizione alla espulsione - Esclusione - Richiamo della revoca o del rigetto nella motivazione del provvedimento di espulsione - Necessità - Richiamo "per relationem" - Condizioni.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
L'espulsione che tragga ragione dalla presenza irregolare dello straniero nello Stato ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett b), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, determinata dalla revoca del permesso di soggiorno o dal rigetto dell'istanza di rinnovo del esso, fermi restando sia l'azionabilità innanzi al Giudice Amministrativo dei vizi propri dell'atto di revoca o di rigetto, tra i quali le carenze comunicatorie, sia l'assenza di alcuna pregiudizialità dell'impugnazione di tali atti rispetto alla opposizione alla espulsione, deve, nel rispetto dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 241 del 1990 - norma applicabile ai procedimenti di espulsione -, indicare specificamente a pena di nullità - anche "per relationem", purché in modo specifico e ciò preluda alla messa a disposizione dell'interessato dell'atto richiamato - l'atto di revoca o di rigetto, che costituisce non già il necessario antecedente logico-giuridico della condizione di soggiornante illegale dello straniero stesso, bensì la condizione fattuale e giuridica per il valido esercizio della potestà espulsiva. (La S.C. ha precisato che alla condizione generale del richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno non è applicabile in via analogica la disposizione eccezionale prevista dall'art. 2, comma 1, d.l. 9 settembre 2002, n. 195, conv. con legge 9 ottobre 2002, n. 222, norma dettata per il corretto esaurimento della previsione di emersioni di massa, che presupponeva una presenza in Italia dello straniero irregolare, già occupato clandestinamente e, quindi, si auspicava la emersione di quel rapporto, espressamente prevedendo la sospensione del potere espulsivo sino alla formale conclusione del procedimento di emersione stesso, mentre nel caso di specie si verteva nella diversa ipotesi di presenza regolare dello straniero, munito del permesso di soggiorno, e della conclusione negativa del procedimento, dalla quale conclusione riprende il pieno esercizio della potestà espulsiva del Prefetto ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b, d.lgs n. 286 del 1998).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 09/09/2002 num. 195 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)