Sez. L, Sentenza n. 6455 del 04/11/1986 (Rv. 448628 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO PER INSUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA - DEDUZIONE IN APPELLO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL RECESSO PER MANCATA AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE - DIVIETO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO PER INSUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA - DEDUZIONE IN APPELLO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL RECESSO PER MANCATA AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE - DIVIETO.*
Ove il lavoratore subordinato impugni il licenziamento intimatogli dal datore di lavoro lamentando l'insussistenza della giusta causa da quest'ultimo posta a fondamento dell'atto di recesso, non può in grado di appello allegare l'illegittimità del licenziamento perché, in quanto di natura disciplinare, non preceduto dalla previa affissione nella bacheca aziendale del cosiddetto codice disciplinare (ex art 7 stat. Lavoratori), atteso che nel rito del lavoro il disposto dell'art. 437 cod. proc. civ. non consente l'introduzione di nuovi temi di indagine. (V 5801/84, mass n 437484; (V 3858/83, mass n 428783).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)