Sez. L, Sentenza n. 5801 del 15/11/1984 (Rv. 437484 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DI "CAUSA PETENDI" IN RIFERIMENTO SEMPLICEMENTE AD UNA DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DI "CAUSA PETENDI" IN RIFERIMENTO SEMPLICEMENTE AD UNA DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ.*
Non costituisce domanda nuova, vietata in grado di appello, quella che, pur essendo fondata su una causa petendi diversa dall'altra fatta valere in primo grado, non comporti mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, ma soltanto una diversa qualificazione giuridica del rapporto. (nella specie, sancendo tale principio la S.C. ha cassato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto che, proposta in primo grado dal lavoratore una domanda tendente ad ottenere l'accertamento del diritto all'attribuzione di qualifica superiore con conseguente ricostruzione della carriera ed erogazione del corrispondente trattamento economico, costituisse domanda nuova quella con la quale in grado di appello lo stesso lavoratore si limitava a richiedere una retribuzione adeguata alle superiori mansioni svolte). (V 3858/83, mass n 428783; (V 1301/83, mass n 426087; (V 5497/82, mass n 423269; (V 5462/82, mass n 423225).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)