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Sez. 2, Sentenza n. 3858 del 06/06/1983 (Rv. 428783 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI E PETITUM" - MUTAMENTO DELLA "CAUSA PETENDI" IMPLICANTE INTRODUZIONE DI UNA DOMANDA NUOVA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428783-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI E PETITUM" - MUTAMENTO DELLA "CAUSA PETENDI" IMPLICANTE INTRODUZIONE DI UNA DOMANDA NUOVA - CONDIZIONI.*

Si ha mutamento della causa petendi implicante introduzione di una domanda nuova, come tale preclusa in appello, quando la diversa causa petendi dedotta, essendo impostata su presupposti di fatto e su conseguenti situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, importi il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'Azione ed i termini della controversia, sì da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in precedenza. (nella specie, in cui si discuteva dell'Obbligo del costruttore di edificio condominiale di esecuzione di lavori riguardanti parti comuni, il S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato un mutamento della causa petendi non consentito dall'art. 345 cod. proc. civ. in quanto, a fondamento di tale Obbligo, mentre in primo grado era stato invocato un impegno assunto in Sede di assemblea condominiale dal costruttore, in appello veniva dedotto il contratto con cui quest'ultimo aveva acquistato il terreno ove era sorto l'edificio). (V 1301/83, mass n 426087; (V 5497/82, mass n 423269; (V 5462/82, mass n 423225).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)