Sez. L, Sentenza n. 4032 del 03/04/1993 (Rv. 481685 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Attività sindacale - Assemblea | Esercizio del relativo diritto - Modalità demandate al contratto collettivo aziendale da quello nazionale - Identificazione con una prassi aziendale o con comportamenti concludenti - Inammissibilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Attività sindacale - Assemblea
Il contratto collettivo aziendale, cui quello nazionale demandi, ai sensi dell'art. 20, ultimo comma, della legge n. 300 del 1970, le "ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea", non può ritenersi integrato da una prassi aziendale o da un comportamento concludente, atteso, in particolare, che i contratti o gli accordi collettivi, anche quelli postcorporativi, presuppongono - per la loro natura ed anche per le varie indicazioni dell'ordinamento - la forma scritta, "ad substantiam" e non solo "ad probationem".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2069, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)