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Sez. 3, Sentenza n. 2724 del 27/03/1996 (Rv. 496601 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE | Rilascio all'assicurato - Conseguente impegno dell'assicuratore per il periodo ivi indicato - Pagamento del premio successivamente al rilascio - Irrilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1996-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496601-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il rilascio del certificato assicurativo all'assicurato impegna l'assicuratore nei confronti dei terzi per il periodo indicato nel certificato stesso, anche se il premio venga pagato successivamente al rilascio (purché nel periodo di copertura assicurativa).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)