Sez. L, Sentenza n. 14461 del 07/11/2000 (Rv. 541435 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Nullità della notificazione - Ordine di rinnovazione - Inottemperanza - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
In caso di nullità della notificazione del ricorso per cassazione, l'inottemperanza all'ordine di rinnovazione, impartito a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)