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Sez. L, Sentenza n. 14461 del 07/11/2000 (Rv. 541435 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Nullità della notificazione - Ordine di rinnovazione - Inottemperanza - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2000-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541435-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

In caso di nullità della notificazione del ricorso per cassazione, l'inottemperanza all'ordine di rinnovazione, impartito a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)