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Sez. 2, Sentenza n. 3497 del 10/04/1999 (Rv. 525157 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Ricorso per Cassazione - Notificazione - Nullità - Ordine di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. - Ulteriore notifica intempestiva o nulla - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525157-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 162

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)