Sez. 3, Sentenza n. 5633 del 24/06/1997 (Rv. 505419 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Notificazione - Nullità - Ordine di rinnovazione - Ulteriore notificazione effettuata a mezzo posta - Indicazione prevista dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982 - circa il rilascio dell'avviso al destinatario - Mancanza - Effetti - Nullità della rinnovata notificazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Nuova notifica valida prima della declaratoria di inammissibilità - Inammissibilità del ricorso - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
A differenza della rinnovazione della notificazione eseguita oltre il termine perentorio fissato dal giudice che la abbia ordinata a norma dell'art. 291 cod.proc.civ, rilevando, nel caso di contumacia del convenuto un vizio della notifica implicante la nullità della stessa,(dalla quale segue l'estinzione del giudizio a norma dell'art. 307 commi 3 e 4 stesso codice) la mancata rinnovazione della notificazione ovvero la rinnovazione effettuata tempestivamente ma con notifica nulla (quale quella fatta a mezzo del servizio postale ove manchi l'indicazione prevista dall'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n.890 circa il rilascio dell'avviso al destinatario, in assenza di questi o di persona abilitata al ritiro, mediante affissione alla porta di ingresso o immissione nella cassetta della corrispondenza) determinano, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, la inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente non provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)