Sez. L, Sentenza n. 765 del 07/02/1989 (Rv. 461793 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO FISSO E CONTINUATIVO - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE NORMALE PRESA A BASE DELLA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA INDIRETTA - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL LAVORO STRAORDINARIO DI TURNO DEGLI AUTOFERROTRANVIERI ALLA STREGUA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DEL 1976, DEL 1980 E DEL 1982.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO FISSO E CONTINUATIVO - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE NORMALE PRESA A BASE DELLA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA INDIRETTA - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL LAVORO STRAORDINARIO DI TURNO DEGLI AUTOFERROTRANVIERI ALLA STREGUA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DEL 1976, DEL 1980 E DEL 1982.*
La circostanza che il lavoro straordinario sia prestato in modo fisso e continuativo non trasforma di per sè la prestazione lavorativa, resa oltre l'orario normale contrattualmente stabilito, in prestazione ordinaria, ed il relativo compenso in retribuzione normale o ordinaria computabile ai fini delle competenze indirette a questa correlate, salvo che tale computabilità sia prevista dalla disciplina del rapporto o che risulti l'avvenuta modificazione del normale orario di lavoro nel senso dell'inclusione in esso della prestazione lavorativa superiore al limite già concordato ma inferiore a quello massimo legale; pertanto, in Mancanza di ciò, il detto compenso per straordinario fisso non può essere incluso nella retribuzione normale che ai sensi della contrattazione collettiva (l'interpretazione della quale, ove di diritto comune, è riservata al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione degli artt. 1362 e seguenti cod. civ.) debba essere presa a base della Determinazione di competenze indirette. (nella specie, l'impugnata sentenza, cassata dalla S.C., aveva ritenuto, ai sensi dei contratti collettivi per gli autoferrotranvieri del 1976, del 1980 e del 1982, la computabilità del compenso per lavoro straordinario di turno ai fini delle mensilità aggiuntive, del compenso per ferie, riposi compensativi e malattia). (Conf 3360/88, mass n 458740; (Conf 2823/88, mass n 458439; (Conf 2115/88, mass n 457965).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)