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Sez. 3, Sentenza n. 13010 del 04/12/1991 (Rv. 474869 - 01)

Notariato - Disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - Sanzioni per le contravvenzioni e violazioni - In genere | Provvedimento del Consiglio Notarile di applicazione delle sanzioni dell'avvertimento e della censura - Sentenza del tribunale in grado di appello - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 3 Cost. - Termini.
Stato
decisa il 1991-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474869-01

Notariato - Disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - Sanzioni per le contravvenzioni e violazioni - In genere

La sentenza pronunciata dal Tribunale sull'appello contro il provvedimento del Consiglio Notarile di applicazione delle sanzioni dell'avvertimento e della censura nei confronti del notaro sottoposto disciplinare può essere impugnata solo con ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione, nei termini e nei modi prescritti dagli artt. 155 - 156 delle legge 16 febbraio 1913 n. 89 e dal relativo regolamento, con la conseguenza che entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza il ricorso deve essere anche depositato.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 148, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 149 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 150, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 155, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 156, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)