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Sez. 5, Sentenza n. 39767 del 27/09/2002 Cc. (dep. 26/11/2002) Rv. 225703 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | False comunicazioni sociali - Dolo specifico - Configurabilità per il caso di condotta finalizzata al solo inganno del fisco - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225703-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

In tema di false comunicazioni sociali, le condotte decettive tenute al solo scopo di ingannare il fisco non sono punibili ai sensi degli artt. 2621 e 2622 cod. civ., come modificati dall'art. 1 del d. lgs. 11 aprile 2002, n. 61, ferma restando l'eventuale loro rilevanza come frodi fiscali. (In motivazione la Corte ha rilevato che le nuove fattispecie indicano tassativamente i soggetti al cui inganno sono finalizzate le condotte tipiche, argomentando anche sul comma 2 dell'art. 2622 cod. civ., ove si prospetta la configurabilità di reati alternativi per il caso di alterazioni commesse in danno di soggetti diversi dai soci o dai creditori della società).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2622 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)