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Sez. 5, Sentenza n. 2784 del 24/11/2010 Ud. (dep. 26/01/2011) Rv. 249258 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | False comunicazioni sociali - Elemento soggettivo.
Stato
decisa il 2010-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249258-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

In tema di false comunicazioni sociali, la disposizione di cui all'art. 2622 cod. civ., come richiamata dall'art. 223, comma secondo, n. 1, legge fall., richiede oltre al dolo generico (rappresentazione del mendacio) e al dolo specifico rispetto ai contenuti dell'offesa, qualificata da ingiusto profitto, il dolo intenzionale di inganno dei destinatari, previsto per escludere letture in chiave di dolo eventuale, ancorché compatibile con la presenza di concomitanti finalità. Nella specie si è ritenuto sussistere siffatto dolo intenzionale con riguardo ai creditori nella rappresentazione tranquillante dello stato finanziario del novero societario facente capo all'imputato quando esso era, in realtà, sommerso da debiti e da impellenti ingiunzioni, costretto a ricorrere ad espedienti rischiosi pur di lucrare qualche garanzia ed allargamento di fido).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2622 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 com. 2 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)