Sez. 5, Ordinanza n. 961 del 27/02/1997 Cc. (dep. 19/04/1997) Rv. 207914 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Ritenuta inammissibilità - Motivazione apposita - Necessità - Esclusione - Motivazione implicita nel giudizio di infondatezza della "notitia criminis" - Sufficienza.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
La delibazione relativa all'inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione non deve essere espressa con apposita motivazione, ma è sufficiente che emerga dal contesto del decreto in punto di manifesta infondatezza della "notitia criminis".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)