Sez. U, Sentenza n. 2 del 14/02/1996 Cc. (dep. 15/03/1996) Rv. 204135 - 01
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione | - Richiesta del pubblico ministero - Opposizione della persona offesa- Dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione - Motivazione - Necessità - Contenuto - Limiti.
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione
Nel valutare l'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, il giudice è tenuto a verificare se l'opponente abbia adempiuto l'onere, impostogli dall'art. 410, primo comma, cod. proc. pen., di indicare l'"oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova", con l'esclusione di ogni valutazione prognostica del merito; e, qualora ritenga non sussistenti le condizioni legittimanti l'instaurazione del contradittorio, a motivare compiutamente circa le ragioni della ritenuta inammissibilità, indipendentemente dall'apprezzamento o meno della fondatezza della notizia di reato, costituendo la delibazione di inammissibilità momento preliminare all'instaurazione del procedimento di archiviazione. Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che il secondo comma dell'art. 410 cod. proc. pen. non richiede che la declaratoria di inammissibilità formi oggetto di autonomo provvedimento rispetto al decreto motivato di archiviazione, essendo configurata esclusivamente come delibazione costituente atto presupposto alla valutazione del merito della richiesta del pubblico ministero).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)