Sez. 6, Sentenza n. 3432 del 08/01/2003 Cc. (dep. 23/01/2003) Rv. 223676 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Declaratoria di inammissibilità con il decreto che accoglie la richiesta di archiviazione - Motivazione - Requisiti - Specificità e non contraddittorietà.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
La motivazione del provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, accogliendo "de plano" la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla persona offesa deve essere specifica e non contraddittoria. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato il decreto di archiviazione motivato, in punto di inammissibilità della opposizione, dal rilievo che "sostanzialmente" i temi di prova proposti dalla persona offesa erano privi di novità: motivazione che suggeriva come l'opponente avesse almeno "formalmente" proposto temi nuovi, e per altro non rendeva conto degli elementi in questione, così risultando inadeguata a giustificare la preclusione del contraddittorio in sede camerale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)