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Sez. 1, Sentenza n. 883 del 25/01/1995 (Rv. 489948 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Al consulente tecnico - Decreto del giudice istruttore - Impugnazione con ricorso al Tribunale - Proposizione dal difensore di una delle parti del giudizio - Ammissibilità - Specifica procura - Necessità - Esclusione - Sezione diversa da quella di assegnazione della causa - Decisione sul ricorso - Questione di competenza - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489948-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Il ricorso al tribunale, ex art. 11 della legge 8 luglio 1980 n. 319, avverso il decreto con cui, nel corso di un procedimento civile, il giudice istruttore abbia liquidato il compenso di un consulente tecnico da lui nominato può essere proposto dal difensore di una delle parti del giudizio senza necessità di una specifica procura, rientrando tale liquidazione nelle attività relative alla consulenza tecnica. Peraltro non è ravvisabile alcuna questione di competenza, denunciabile in Cassazione, se in ordine a detto ricorso provvede una sezione del tribunale diversa da quella a cui è assegnata la causa nel cui ambito è stata espletata la consulenza tecnica, poiché all'interno di un tribunale diviso in sezioni non può sorgere alcuna questione di competenza relativamente alla assegnazione degli affari alle diverse sezioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)