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Sez. L, Sentenza n. 12572 del 12/12/1997 (Rv. 510876 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO | Procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso - Carattere autonomo - Rappresentanza della parte interessata ad opera del procuratore costituito nell'altro giudizio in difetto di nuova costituzione - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Ricorso per cassazione contro l'ordinanza sull'opposizione - Notificazione al procuratore costituito nel giudizio precedentemente istaurato - Inesistenza giuridica.
Stato
decisa il 1997-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510876-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO

La notificazione del ricorso per cassazione contro l'ordinanza conclusiva del procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi spettanti al consulente tecnico, previsto dall'art. 11 della legge 8 luglio 1980 n. 319, è giuridicamente inesistente - con la conseguente inammissibilità dell'impugnazione - qualora, in caso di mancata costituzione dei resistenti in detto giudizio di opposizione, essa sia avvenuta nei confronti non già degli stessi personalmente, ma dei loro procuratori costituiti nel giudizio civile nel corso del quale era stata disposta la consulenza tecnica e pronunciato il decreto di liquidazione poi opposto. Infatti tale giudizio di opposizione, disciplinato mediante richiamo dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794 relativo alla liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali civili, si caratterizza per una propria autonomia e non costituisce una mera fase del giudizio che ha dato occasione alla liquidazione del compenso, sicché la costituzione in questo primo giudizio, se può evitare alla parte interessata la necessità di conferire un nuovo mandato al proprio procuratore per la costituzione nell'ulteriore procedimento, non esclude una specifica iniziativa processuale ai fini di questa costituzione, in difetto della quale non sussiste un nesso rilevante, ai fini della esistenza giuridica della notificazione in questione, tra difensore nel procedimento precedente e parte del giudizio ex art. 11 legge 319 del 1980.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)