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Sez. 2, Sentenza n. 12561 del 25/11/1992 (Rv. 479711 - 01)

Prova civile - Consulenza tecnica - In genere | Espletamento dell'incarico da parte del perito nel procedimento penale - Provvedimento di liquidazione del compenso - Ricorso al Tribunale ex art. 11 della L. n. 319 del 1980 - Proponibilità da parte del difensore dell'imputato - Necessità di specifica procura - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479711-01

Prova civile - Consulenza tecnica - In genere

Il ricorso al Tribunale, "ex" art. 11 della legge 8 luglio 1980 n. 319, avverso il provvedimento di liquidazione del compenso a favore del perito che abbia espletato il suo incarico nel procedimento penale, può essere proposto dal difensore dell'imputato, senza necessità di specifica procura, rientrando tale liquidazione nelle attività relative alla perizia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 232 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Legge 13/07/1942 num. 794 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)