Sez. L, Sentenza n. 339 del 13/01/1995 (Rv. 489664 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Irrogazione a lavoratore assente per malattia non trovato a casa dal medico di controllo - Ricorso all'arbitrato irrituale ex art. 7 st. lavoratori - Azione giudiziaria relativa alla verifica della legittimità della sanzione - Improponibilità - Lesione del diritto alla salute o di altri diritti inderogabili del lavoratore - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
Il ricorso all'arbitrato irrituale di cui all'art. 7, comma sesto, della legge 20 maggio 1970 n. 300, in relazione all'irrogazione di una sanzione disciplinare a lavoratore assente per malattia, non trovato in casa dal medico incaricato della visita di controllo nella cd. fascia oraria di reperibilità, determina l'improponibilità dell'azione giudiziaria relativa alla verifica della legittimità della stessa sanzione; senza che il ricorso a detto arbitrato possa considerarsi - ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 11 agosto 1973 n. 533 - lesivo del diritto del lavoratore alla salute o di altro diritto inderogabile del lavoratore medesimo.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)