Sez. 2, Sentenza n. 4622 del 03/08/1984 (Rv. 436539 - 01)
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI GENERALI - POTERE DI MODIFICA DEL PIANO REGOLATORE GENERALE E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO - DISTINTI MODI DI ATTUAZIONE.*
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI GENERALI - POTERE DI MODIFICA DEL PIANO REGOLATORE GENERALE E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO - DISTINTI MODI DI ATTUAZIONE.*
Il potere di modifica del piano regolatore generale e del regolamento edilizio, sebbene entrambi configurino uno strumento urbanistico avente natura di atto complesso ineguale, di cui il decreto di approvazione è elemento costitutivo, si esercita in maniera diversa: il potere di modifica del piano è attribuito al ministro per i lavori pubblici e si estrinseca in una "proposta" che S'inserisce nell'iter del procedimento amministrativo come atto preparatorio, con la conseguente necessità di una nuova approvazione della delibera comunale che adotta le modifiche; il potere di modifica del regolamento è devoluto al Presidente della giunta regionale e si esprime attraverso non la "proposta" bensì la "introduzione" di modifiche, rispetto alle quali la delibera comunale di accettazione, intervenendo quando lo strumento urbanistico è stato già modificato, non abbisogna di un'ulteriore accettazione da parte dell'autorità regionale. (V 4823/80, mass n 408648; (V 5550/78, mass n 395336; (V 4113/76, mass n 382765).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 10, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 36 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 3, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 12 CORTE COST., Legge 01/06/1971 num. 291 art. 1, DPR 15/01/1972 num. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)