Sez. 5 - , Sentenza n. 26417 del 19/10/2018 (Rv. 650811 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio - Tassazione ex art. 11 della l. n. 413 del 1991 - Questione di legittimità costituzionale rispetto all'art. 117 Cost. in relazione all'art. 1 del I Protocollo addizionale alla CEDU - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della l. n. 413 del 1991, in relazione all'art 117 Cost., con riferimento all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, nella parte in cui prevede la tassazione delle plusvalenze conseguenti alla percezione dell'indennità di esproprio, in quanto, per un verso, non attiene al contemperamento, richiesto dal detto art. 1, tra le esigenze di interesse generale della comunità e la tutela del diritto fondamentale di proprietà, bensì al momento successivo dell'esercizio del potere impositivo dello Stato sui propri contribuenti, e, per un altro, la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che l'imposta in questione non costituisce un onere "irragionevole e sproporzionato" a carico del proprietario, in quanto la somma da corrispondere non è tale da rendere il pagamento equiparabile ad una confisca.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)