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Sez. 5, Sentenza n. 14362 del 30/06/2011 (Rv. 618536 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze derivanti da somme percepite in dipendenza di procedimenti espropriativi - Tassazione ex art. 11 della legge n. 413 del 1991 - Contrasto con l'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618536-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, non contrasta con l'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, l'assoggettamento a tassazione delle plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio, ai sensi dell'art. 11, comma quinto, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (ed in particolare alla ritenuta fiscale del venti per cento, di cui al comma 7 della norma indicata), atteso che il "giusto equilibrio" tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e il requisito della salvaguardia del diritto fondamentale di proprietà, enunciato dall'art. 1 cit., riguarda la disciplina delle ipotesi di ingerenza dell'ente pubblico sulla proprietà privata e del "quantum" da corrispondere in tali casi al privato spogliato del suo diritto di proprietà, mentre l'art. 11 cit. attiene al momento successivo dell'esercizio del potere impositivo dello Stato sui propri contribuenti, cioè ad un ambito, quello fiscale, del tutto distinto dagli aspetti sostanziali - indennitari della vicenda espropriativa.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)