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Sez. 1, Sentenza n. 5565 del 03/10/1997 Cc. (dep. 28/11/1997) Rv. 208979 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Sospensione deliberata a norma dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen. - Particolare complessità del dibattimento - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208979-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

L'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., nel richiamare il concetto di complessità del dibattimento, ha inteso comprendere in tale locuzione non solo la complessità inerente alla trattazione e alla decisione del processo con riferimento all'esigenza di approfondimento delle posizioni di ciascun imputato e di assunzione di numerosi mezzi istruttori, ma anche tutte le difficoltà e ostacoli di ordine logistico attinenti all'organizzazione di mezzi e di strutture necessari per la celebrazione del dibattimento. Pertanto, l'ordinanza di sospensione a norma dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., ben può essere adottata dal collegio giudicante all'inizio del dibattimento, rima della formulazione delle richieste delle parti, qualora sulla base di oggettivi e specifici elementi sia prevedibile che il dibattimento per la sua complessità possa durare oltre i termini di fase. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta legittima la sospensione per ritenuta complessità del dibattimento, motivata dalla molteplicità dei fatti da accertare in relazione a diverse vicende criminose, all'elevato numero dei testi a escutere, all'esame dei collaboratori con il mezzo della videoconferenza, alle difficoltà organizzative derivanti dalla necessità di traduzione di imputati detenuti in luoghi distanti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)