Sez. 2, Sentenza n. 15443 del 04/12/2000 (Rv. 542433 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO | Applicabilità dell'art. 2 del d.P.R. 352/88 - Liquidazione a percentuale - Applicabilità.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO
Nella liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio al quale sia stato commesso l'incarico di determinare l'entità delle somme dovute a titolo di contribuzione da un'impresa ad un istituto previdenziale, all'esito di operazioni contabili fondate innanzi tutto sul rilievo ed il controllo analitici delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, trova applicazione il disposto dell'art. 2 del d.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 per la perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale con la previsione della liquidazione degli onorari a percentuale e per scaglioni.
Riferimenti normativi: DPR 27/07/1988 num. 352 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)