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Sez. 3, Sentenza n. 11936 del 22/05/2006 (Rv. 591088 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO | Passaggio in giudicato dell' assoluzione dell' imputato, con rinvio al giudice civile di appello, per l' azione civile - Conseguenze - Separazione del rapporto penale da quello civile - Ininfluenza del giudicato penale sia ai sensi dell' art. 541 cod. proc. pen. del 1930, sia del vigente art. 622 cod. proc. pen.
Stato
decisa il 2006-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591088-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO

Sia nel vigore dell' art. 541 cod. proc. pen. del 1930 sia in base al vigente art. 622 cod. proc. pen., la sentenza penale assolutoria della responsabilità penale dell' imputato, con rinvio al giudice civile per la decisione sul risarcimento del danno, determina la separazione del rapporto penale da quello civile, sul quale non ha effetti il giudicato penale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Pen. art. 185, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 75 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 195 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 622, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 652

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)