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Sez. F, Sentenza n. 34858 del 30/07/2015 Cc. (dep. 12/08/2015) Rv. 264502 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Atti da trasmettere al tribunale del riesame - Nota di iscrizione nel nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato - Provvedimento di proroga del termine per le indagini preliminari - Esclusione dell'obbligo di trasmissione per entrambi - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-07-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264502-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento di riesame delle misure cautelari personali, deve escludersi che rientrino fra gli atti da trasmettere ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. quelli a contenuto meramente processuale, che non costituiscono elementi sui quali si fonda il provvedimento limitativo della libertà ai sensi dell'art. 291, comma primo, cod. proc. pen. (Nella specie la Corte ha rigettato il ricorso che lamentava la mancata trasmissione della nota di iscrizione dell'indagato nell'apposito registro e del decreto di proroga dei termini per le indagini preliminari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)