Sez. L, Sentenza n. 3521 del 13/06/1984 (Rv. 435521 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - ASSUNZIONE DAVANTI AL COLLEGIO - OBBLIGATORIETÀ - DAVANTI AD UN SOLO COMPONENTE DEL COLLEGIO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - ASSUNZIONE DAVANTI AL COLLEGIO - OBBLIGATORIETÀ - DAVANTI AD UN SOLO COMPONENTE DEL COLLEGIO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel procedimento di appello relativo alle controversie in materia del lavoro, l'assunzione delle prove nuove, eventualmente ammesse, deve avvenire innanzi al collegio, il quale non può delegare uno dei suoi componenti per l'espletamento del mezzo istruttorio (art. 437, comma terzo, cod. proc. civ.). l'inosservanza di tale disposizione, però, non incidendo sulla Costituzione del giudice ai sensi dello art. 158 cod. proc. civ. - dal momento che la cognizione della causa è compiuta dal collegio, il quale valuta il risultato della prova assunta, con tutte le garanzie della difesa, da un suo componente -, non comporta la nullità della relativa pronuncia, in difetto di una esplicita comminatoria contenuta nella legge rispetto a tale prescrizione, che è dettata soltanto per attuare il principio della concentrazione e dell'immediatezza. (Conf 2608/79, mass n 398936).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)