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Sez. L, Sentenza n. 2608 del 07/05/1979 (Rv. 398936 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - ASSUNZIONE - DELEGA DEL COLLEGIO AD UNO DEI SUOI COMPONENTI - DIVIETO - INOSSERVANZA - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398936-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - ASSUNZIONE - DELEGA DEL COLLEGIO AD UNO DEI SUOI COMPONENTI - DIVIETO - INOSSERVANZA - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*

Nel procedimento di appello relativo alle controversie in materia di lavoro, l'assunzione delle prove nuove, eventualmente ammesse, deve avvenire innanzi al collegio, il quale non puo delegare uno dei suoi componenti per l'espletamento del mezzo istruttorio (art 437, comma terzo, cod proc civ). l'inosservanza di tale disposizione, pero, non incidendo sulla Costituzione del giudice ai sensi dell'art 158 cod proc civ - dal momento che la cognizione della causa e compiuta dal collegio, il quale valuta il risultato della prova, assunta, con tutte le garanzie della difesa, da un suo componente - non comporta la nullita della relativa pronuncia, in difetto di una esplicita comminatoria contenuta nella legge rispetto a tale prescrizione, che e dettata soltanto per attuare il principio della concentrazione e della immediatezza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)