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Sez. 2, Sentenza n. 460 del 22/02/1971 (Rv. 350070 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350070-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'interpretazione della domanda giudiziale (da effettuarsi con riguardo all'effettivo contenuto dell'atto in relazione alle deduzioni e tesi svolte dai litiganti) rientra nel compito esclusivo del giudice di meritò ed il relativo apprezzamento e censurabile in Cassazione esclusivamente sotto il profilo dell'inesattezza giuridica e della incoerenza logica. (Conf 616'69, mass n 338839' 744'68, mass n 331988).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)