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Sez. 6, Sentenza n. 3092 del 04/07/2000 Cc. (dep. 06/09/2000) Rv. 217746 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE | Impugnazione davanti al giudice del riesame - Applicabilità dell'art. 309 commi quinto e decimo, cod. proc. pen. - Limiti.
Stato
decisa il 2000-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217746-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE

In tema di misure cautelari personali, ove sia impugnata davanti al tribunale del riesame l'ordinanza impositiva della misura emessa ai sensi del quinto comma dell'art. 300 cod. proc. pen. (nel caso, dal giudice di appello contestualmente alla sentenza di condanna) e si verta in ipotesi di esigenze cautelari presunte ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen., non devono essere trasmessi al giudice del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, gli atti previsti dalla stessa norma, perché, mentre per ciò che attiene ai gravi indizi di colpevolezza, il compendio indiziario (divenuto compendio probatorio) è contenuto nella sentenza, ancorché non irrevocabile, per quel che riguarda le esigenze cautelari la presunzione prevista dal citato art. 275 è applicabile anche ai casi in cui la misura sia emessa dal giudice procedente. Tuttavia, se l'interessato deduca, ai fini del superamento della presunzione di pericolosità, che l'istruttoria dibattimentale ha posto in luce elementi sopravvenuti favorevoli all'imputato, il giudice che ha emesso la misura cautelare deve trasmettere al tribunale del riesame gli atti dai quali tali elementi risultano, ferma la loro valutazione del giudice della libertà, a pena di inefficacia della misura cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 300, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)