Sez. 1, Sentenza n. 23061 del 12/02/2002 Cc. (dep. 14/06/2002) Rv. 221636 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE | Ripristino della misura coercitiva a seguito di condanna successiva - Provvedimento - Configurabilità come nuova ordinanza - Esclusione - Conseguenze sui rimedi esperibili - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE
L'ordinanza che ripristina la misura coercitiva a norma dell'art. 300, comma 5, cod. proc. pen. nei confronti di persona condannata in appello dopo assoluzione in primo grado non può essere considerata come nuovo provvedimento coercitivo, dato il nesso necessario e indissolubile che la lega a quella che ha disposto la precedente misura, ed è pertanto impugnabile mediante appello ai sensi dell'art. 310 dello stesso codice e non con il riesame previsto dal precedente art. 309. (Nella specie il ricorrente, sul presupposto che il suo mezzo di gravame fosse da qualificare come riesame, lamentava la mancata scarcerazione per non essere intervenuta la decisione del tribunale della libertà nel termine di dieci giorni previsto dall'art. 309 comma 10 cod. proc. pen.)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 300 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)