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Sez. 6, Sentenza n. 7654 del 22/10/2009 Cc. (dep. 25/02/2010) Rv. 246164 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE | Sentenza di primo grado di proscioglimento o di assoluzione - Successiva condanna in grado di appello - Ripristino della custodia cautelare - Applicabilità della presunzione di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. - Legittimità.
Stato
decisa il 2009-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246164-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE

Nei confronti dell'imputato scarcerato a seguito della sentenza di proscioglimento o di assoluzione pronunziata nel primo grado di giudizio e successivamente condannato per il medesimo fatto in appello, può essere ripristinata la custodia carceraria sulla base della presunzione normativa di inadeguatezza di misure coercitive diverse, ove la stessa sia configurabile in ragione del titolo di reato in contestazione. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la fattispecie non è assimilabile a quella del ripristino della custodia cautelare nei confronti dell'imputato liberato per decorrenza dei termini, per la quale la sussistenza del pericolo di fuga non può essere ritenuto sulla base della medesima presunzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)