Sez. L, Sentenza n. 80 del 09/01/1987 (Rv. 449882 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DIRITTO ALLA PENSIONE - ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INVALIDITÀ E DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO - INSUFFICIENZA - SITUAZIONE REDDITUALE OSTATIVA EX ART. 8 DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - CONDANNA DELL'INPS - DIVIETO - LIMITI - SOPRAVVENIENZA DELLA PREDETTA SITUAZIONE DOPO LA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - SOSPENSIONE DI QUEST'ULTIMO - POTERI DELL'INPS.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DIRITTO ALLA PENSIONE - ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INVALIDITÀ E DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO - INSUFFICIENZA - SITUAZIONE REDDITUALE OSTATIVA EX ART. 8 DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - CONDANNA DELL'INPS - DIVIETO - LIMITI - SOPRAVVENIENZA DELLA PREDETTA SITUAZIONE DOPO LA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - SOSPENSIONE DI QUEST'ULTIMO - POTERI DELL'INPS.*
Nel vigore dell'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (nel testo modificato dalla legge di conversione 11 novembre 1983 n. 638), il giudice che accerti il diritto dell'assicurato alla pensione d'Invalidità (per la verificata sussistenza dei presupposti dello stato d'Invalidità e del requisito contributivo) non può in presenza della situazione reddituale ostativa introdotta dalla norma citata, pronunciare anche condanna al pagamento della prestazione previdenziale - salvo che per i ratei eventualmente maturati prima dell'insorgenza di detta condizione ostativa -, mentre, ove questa sopravvenga dopo la condanna (per un incremento del reddito del pensionato oltre il livello di legge), sussiste il potere dell'i.N.P.S. di sospendere l'erogazione della pensione. (V 4241/85, mass n 441735; (V 1236/85, mass n 439347; (V 311/85, mass n 438536).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)