Sez. 1, Sentenza n. 479 del 18/01/2000 (Rv. 532918 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL QUINQUENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Mancanza o invalidità della dichiarazione di P.U. - Conseguenze - Risarcimento danni - Determinazione - Criteri - Applicabilità dell'art. 3 comma sessantacinquesimo legge 662/96 - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL QUINQUENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
Nel caso di occupazione e successiva trasformazione di un immobile non assistita da valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità, il pregiudizio cagionato al privato dalla privazione della disponibilità del bene durante l'occupazione temporanea esige ristoro sotto forma di risarcimento e non di indennità, e la determinazione del danno risarcibile (da corrispondersi nella sua interezza da parte della P.A.) prescinde del tutto dai criteri riduttivi di cui all'art. 3 comma sessantacinquesimo della legge 662/96.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 06/09/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)