Sez. 1, Sentenza n. 2549 del 11/04/1983 (Rv. 427416 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - TERMINI DI COMPARIZIONE: CONGRUITÀ - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - TERMINI DI COMPARIZIONE: CONGRUITÀ - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
L'art. 27 n. 2 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla Competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (ratificata e resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804), il quale condiziona la dichiarazione di esecutività del provvedimento giudiziale reso dal giudice di altro stato al fatto che la domanda giudiziale sia notificata o comunicata al convenuto contumace "regolarmente", ed inoltre in un tempo "congruo" perché questi possa presentare le proprie difese, riferisce il requisito della regolarità soltanto alla notificazione e comunicazione, mentre richiede per il termine di comparizione solo il requisito della congruità. Tale ultimo requisito, pertanto, è oggetto di una valutazione discrezionale da compiersi esclusivamente in base alle circostanze che caratterizzano la fattispecie concreta, indipendentemente dalle norme dei singoli ordinamenti processuali, e, quindi, non vincolata dai termini minimi di comparizione da questi ultimi fissati. Detta interpretazione dell'indicata norma della convenzione non lascia margini di dubbio in ordine alla corretta applicazione del diritto comunitario, sicché non si rende necessaria la rimessione della relativa questione alla Corte di giustizia delle comunità europee, secondo la previsione dell'art. 2 del protocollo del Lussemburgo del 3 giugno 1971 (ratificato con legge 19 maggio 1975 n. 180). (V 6112/79, mass n 402823).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 27, Tratt. Internaz. 03/06/1971 num. 2, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 19/05/1975 num. 180
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)