Sez. 3, Sentenza n. 575 del 17/01/2001 (Rv. 543197 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Factoring - Risoluzione per inadempimento - Opponibilità al factor da parte del debitore ceduto - Configurabilità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE
In tema di factoring è opponibile al factor - cessionario da parte del debitore ceduto la risoluzione per inadempimento a norma dell'art. 1662, secondo comma, cod. civ., avente efficacia "ex tunc".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)