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Sez. 3, Sentenza n. 2821 del 25/03/1999 (Rv. 524539 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Factoring - Risoluzione per inadempimento - Opponibilità al factor da parte del debitore ceduto - Configurabilità.
Stato
decisa il 1999-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524539-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE

In tema di factoring è opponibile al factor-cessionario da parte del debitore ceduto la risoluzione per inadempimento a norma dell'art. 1662, secondo comma cod. civ., avente efficacia ex tunc (nel caso di specie) la S. C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva affermato in termini generali il principio dell'inopponibilità della risoluzione del contratto di appalto al cessionario di crediti inerenti a tale rapporto, allorché quest'ultimo si sia estinto successivamente alla conoscenza o all'accettazione della cessione da parte del ceduto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)