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Sez. 5, Sentenza n. 41141 del 17/10/2001 Ud. (dep. 19/11/2001) Rv. 220864 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - REVOCA - TACITA | Conclusioni della parte civile - Tempestività - Intera fase della discussione - Forma scritta della domanda - Richiamo ad atto già depositato - Sufficienza.
Stato
decisa il 2001-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220864-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - REVOCA - TACITA

"Non costituisce revoca implicita della costituzione di P.C. il fatto che le conclusioni orali, anziché precedere, la presentazione per iscritto, siano state formulate soltanto alla fine della discussione, dopo quelle dell'imputato, purché esse richiamino quelle scritte, già depositate in precedenza ed idonee ad assicurare al processo una stabile documentazione delle richieste del danneggiato".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 82 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)