Sez. 3, Sentenza n. 6249 del 22/12/2010 Ud. (dep. 21/02/2011) Rv. 249533 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE | Giudizio abbreviato non condizionato - Parte civile costituita - Deposito delle conclusioni scritte all'atto della costituzione - Mancata presenza alla successiva udienza di discussione - Revoca tacita - Esclusione.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE
Non determina revoca implicita della costituzione l'assenza della parte civile all'udienza di discussione nel giudizio abbreviato incondizionato, di cui abbia accettato gli effetti, se le conclusioni siano state in precedenza formulate in forma scritta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)