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Sez. L, Sentenza n. 652 del 22/01/1983 (Rv. 425399 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - MORTE DELL'OBBLIGATO SENZA CONIUGE SUPERSTITE - ATTRIBUZIONE AL CONIUGE DIVORZIATO DELLA PENSIONE E DEGLI ALTRI ASSEGNI - DISCIPLINA EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 436 DEL 1978 - CARATTERE INTERPRETATIVO - ESCLUSIONE - SUA OPERATIVITÀ NEI GIUDIZI PENDENTI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425399-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - MORTE DELL'OBBLIGATO SENZA CONIUGE SUPERSTITE - ATTRIBUZIONE AL CONIUGE DIVORZIATO DELLA PENSIONE E DEGLI ALTRI ASSEGNI - DISCIPLINA EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 436 DEL 1978 - CARATTERE INTERPRETATIVO - ESCLUSIONE - SUA OPERATIVITÀ NEI GIUDIZI PENDENTI - LIMITI.*

L'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436 concernente la attribuibilità al coniuge divorziato della pensione e degli assegni che, nel caso in cui l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico sia morto senza lasciare un coniuge superstite, sarebbero spettati a quest'ultimo, non ha carattere interpretativo della seconda parte del primo comma dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 - concernente la possibilità di attribuzione, "al coniuge o ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio", di una quota della pensione o di altri assegni spettanti al coniuge superstite, in caso di morte del coniuge obbligato alla somministrazione dell'assegno di cui all'art. 5 della stessa legge -, con la conseguenza che l'immediata operatività, nei giudizi pendenti, dello ius superveniens comporta che la norma nuova, in quanto priva di efficacia retroattiva, opera immediatamente per il futuro, ma non per il passato. (V 771/81, mass n 411254; (V 754/79, mass n 396927).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 12 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)